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R.D. 29/04/1915 n. 573

artificialmente creato; 7 - che l'ossatura dell'edifizio parta dalle fondazioni.

Art. 5. Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero essere convenientemente incassate nel terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione. Nel caso di edifizi intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio in base formato con membrature rigide. Per gli edifizi di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale. La pressione statica unitaria su terreno non roccioso, non deve superare i 2 kg. per cmq.

Art. 6. I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. È vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata e con buona malta di non lenta presa. È pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifizi.

Art. 7. Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, nè vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini. I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda e gli attici debbono esse- re di legno, di ferro o di cemento armato; i fumaioli di lamiera di ferro o di cemento armato. Gli uni e gli altri debbono avere un'altezza non superiore ad un metro. Sono anche permessi gli abbaini e le gabbie per le scale di accesso ai terrazzi o ai tetti per l'altezza strettamente necessaria. Nelle case, col solo piano terreno, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può per eccezione adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 8. Gli edifizi debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata, o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di ferro, o di muratura armata, o di muratura animata, capace di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio. È ammessa l'ossatura di membrature di legno, purchè bene stagionato, per le case col solo pianterreno. Le ossature devono formare un'armatura completa di per sè stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata con le strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti), e che sia od immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature, oppure lo racchiuda nelle sue maglie e sia con esso saldamente collegata. Gli edifizi debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile. Salvo il caso in cui i proprietari di edifizi continui si accordino per fabbricarli contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà es- sere indipendente, ma aderente e formare un organismo di per sè stante.

Art. 9. Negli edifizi col solo piano terreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria purchè

a) la costruzione sia fatta con buona malta di non lenta presa

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite omogeneamente con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane, e superfici scabre, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato, distanti non più di cm. 60 fra loro

c) i muri perimetrali e maestri abbiano una grossezza non minore di 1/10 del- l'altezza ed in ogni caso non mai minore di 50 cm. per le murature ordinarie e di 40 cm. per le murature di mattoni o con blocchetti di cemento, e siano immorsati coi muri trasversali distanti non più di 5 metri. Nel caso di intervalli maggiori i muri predetti debbono essere muniti di lesene di rinforzo ripartite a distanza non superiore a m. 5, di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso e di larghezza uguale a tale grossezza

d) i muri trasversali abbiano lo spessore non mai inferiore ad 1/15 dell'altezza

e) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali, quanto trasversali, da telai di ferro o di legno, rinforzati da squadre di ferro negli angoli o da telai di cemento armato convenientemente ancorati nei muri. Quando gli edifici hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 cm. almeno.

Art. 10. La muratura ordinaria è altresì ammessa per gli edifizi a due piani non più alti di 7 metri alle seguenti condizioni

a) la muratura sia omogenea e fatta con mattoni o con blocchi di pietra natu rale od artificiale, a superficie scabra, di forma parallelepipeda rettangola, cementati con buona malta di non lenta presa:

b) i muri abbiano al piano terreno una grossezza non mai minore di 1/10 del- l'altezza dell'edifizio e soddisfino, nel resto, alle condizioni di cui al comma c dell'articolo precedente

c) l'edifizio sia consolidato al piano di ciascun pavimento ed alla sommità dei muri, come è prescritto al comma e dell'articolo precedente. Quando i collegamenti orizzontali, di cui al precedente comma siano riuniti con altri legamenti verticali, in corrispondenza allo incrocio dei muri o in corrispondenza delle lesene di rinforzo, l'altezza del fabbricato può raggiungere gli 8 metri. Tanto nel caso dell'altezza di 7 metri, quanto in quella degli 8 metri i muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

Art. 11. Le costruzioni di legno che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifizi la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 23 lettera b per il lato prospiciente la strada e che abbiano sugli altri lati uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed in ogni caso non mai inferiore a 5 m. Esse debbono avere sempre uno zoccolo di muratura.

Art. 12. È vietato al disopra del suolo l'uso delle volte di muratura e delle volterrane di qualsiasi genere anche fra travi di ferro. Sono ammesse le volte del cantinato, purchè con saetta non minore del terzo della corda; siano impostate non al disopra del suolo e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 13. Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente da solai atti a servire da contravventamento ai muri. I ferri, che costituiscono i solai, debbono essere saldamente collegati fra loro. Nel caso di edifizi di muratura ordinaria, le travi dei solai in numero di una almeno ogni 3 m. debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed esse- re collegate con il telaio di consolidamento. Nei corpi di fabbrica multipli le travi dei solai debbono essere in un sol pezzo per tutta la profondità dell'edifizio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere collegate robustamente fra di loro nei punti di appoggio sopra i muri interni. Nel caso di edifizi intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 14. I soffitti e i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.

Art. 15. Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate sono ammesse le strutture seguenti

a) la muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, spe cialmente quando costituisce mezzo d'irrigidimento

b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti, di mattoni vuoti, o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dall'umidità atmosferica

c) le strutture murarie indicate al comma b del precedente art. 9 limitatamen te al solo piano terreno. Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica con le maglie riempite di materiale leggero od anche intonacate con argilla o altre sostanze non cotte.

Art. 16. Gli edifizi intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente colle- gate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 17. È vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e volte di muratura.

Art. 18. Nelle costruzioni ad assatura intelaiata o baraccata, come al precedente comma art. 8, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno, o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano, fino all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale. La lunghezza degli architravi non deve mai riuscire minore di una volta e mezzo la maggiore ampiezza del vano. Nelle costruzioni murarie semplici, può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra un architrave di legno, di ferro o di cemento armato, esteso a tutta la grossezza del muro con arco di scarico. Negli edifizi di muratura i vani di porte e finestre debbono tenersi a distanza non minore di m. 1,50 dagli spigoli esterni del fabbricato.

Art. 19. È vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta eccezione per i balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte di muri. I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e deb- bono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o colle costole montanti dall'armatura. Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione e non fragili. Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edifizio. Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Art. 20. La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro. Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 8, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come è prescritto all'art. 13 pei travi di solaio. Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il peso di kg. 70 per mq. anche se bagnato.

Art. 21. Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto o in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 70 kg per metro quadrato.

Art. 22. Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi o tubolature di acquai, di latrine, di acque piovane o potabili, ecc., debbono es- sere accuratamente isolate dalle membrature dello organismo resistente. Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri. I sostegni per condutture elettriche aeree di qualsiasi specie non debbono mai essere fissati agli edifizi, ma essere da questi indipendenti, fatta soltanto eccezione per quelli delle diramazioni nell'interno degli edifizi.

 

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